Confartigianato Catanzaro

Trasparenza

Ai sensi degli adempimenti e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità (L. 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129) è possibile di seguito ritrovare in allegato i contributi e sussidi ricevuti.

Contributi 2021

Adempimenti e obblighi

Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129

Le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità ai sensi della Legge n.124/2017 che ha introdotto l’obbligo di dare evidenza di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro, secondo il criterio di cassa.

In particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui siti internet o sui portali digitali delle Associazioni di categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro e l’eventuale disconoscimento del contributo.

Ricordiamo, per chi non l’avesse già fatto, che entro il 31/12/2021 occorre pubblicare i contributi pubblici ricevuti per l’anno 2020, essendo stata prorogata l’originaria scadenza del 30.06.2020 (solo per quest’anno).

L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda:

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese e nello specifico:

  • società di capitali (SpA, srl, Sapa)
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza
  • società cooperative, comprese le cooperative sociali

I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.

Dove si pubblicizzano gli Aiuti?

  • Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
  • Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti (31.12.2021 per quelli relativi al 2020).

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito o quello dell’associazione di riferimento, sono quelli erogati dalle seguenti figure.

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico
  • Le soglie che determinano la pubblicazione

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi TOTALI per il 2020, pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Quali sono gli aiuti pubblici considerati?

L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • sussidi
  • sovvenzioni
  • contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
  • vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

I contributi pubblici esclusi

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

Sono esclusi anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese.

NOTA BENE: la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Questo significa che devono essere pubblicati sono gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente. In caso, per esempio, di sostegno concesso, ma non erogato, l’importo non deve essere conteggiato e pubblicato.

Quali dati occorre pubblicare?

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • data di incasso
  • causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

Le sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

Gli interessati possono inviare un’email a: info@confartigianato-catanzaro.it