Confartigianato Trasporti comunica che l’Agenzia delle Dogane ha emesso la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, la quale modifica e integra la precedente circolare n. 10/D/2024 della stessa Agenzia.
Nella nuova circolare, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che, data la molteplicità di variabili che influenzano la durata di un trasporto, non è possibile determinare a priori tempi limite, nemmeno indicativi, a livello nazionale o territoriale per la presentazione delle merci. Il termine dichiarato è considerato accettato, salvo modifiche giustificate durante i controlli doganali.
La circolare chiarisce inoltre che nella dichiarazione di transito non è consentito fornire indicazioni generiche, difficilmente interpretabili o contraddittorie (come ad esempio camion, aereo e/o rimorchio) riguardo il mezzo di trasporto scelto per la consegna, per evitare sostituzioni durante il percorso.
I titolari dello status di AEO possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito, utilizzando invece il codice del proprio certificato AEO nell’apposito campo.
Per quanto riguarda le merci trasportate con unità di trasporto multimodale (container, casse mobili e semirimorchi), quando al punto di partenza non è possibile conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento del transito, il titolare del regime di transito può essere autorizzato a indicare nei documenti di accompagnamento il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio, purché tali unità di trasporto multimodale riportino numeri unici che siano visibili sull’unità stessa.